LEGGE PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO: LA SCHEDA

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Questa la scheda della proposta di legge n. 42: “Sistema integrato regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”, approvata dall’Aula del Consiglio regionale del Lazio.
Consiglieri presentatori e primi firmatari: Massimiliano Valeriani (Pd) e Adriano Palozzi (Pdl).
Consiglieri sottoscrittori: Oscar Tortosa (Psi), Riccardo Valentini (Per il Lazio), Gino De Paolis (Sel), Mario Ciarla (Pd), Piero Petrassi (Centro Democratico), Enrico Forte (Pd), Gianluca Quadrana (Lc Zingaretti), Mario Abbruzzese (Pdl), Daniele Sabatini (N. Centrodestra), Maria Teresa Petrangolini (Per il Lazio), Giuseppe Simeone (Pdl), Daniela Bianchi (per il Lazio).
Il percorso della PL 42 è iniziato il 19 luglio 2013 con la presentazione della proposta alla presenza dell’Assessore Refrigeri. In cinque mesi sono stati ascoltati e raccolti le indicazioni di diversi dirigenti regionali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ing. Curcio); al CAL, dall’ARDIS (Lasagna), all’ANCI Lazio (Sisti); il Comando regionale Corpo Forestale (Falchi); l’Agenzia Regionale Parchi (Vito Consoli); l’ARES 118 (De Santis); il Direttore Regionale Vigili del Fuoco (Riccio); Presidente Nazionale Disaster manager (Achille); l’ARPA
– la Conferenza Regionale del Volontariato Lazio (Rosati).
Dal 26 settembre al 14 novembre in n. 9 sedute di Commissione è stato approvato l’Articolato
E’ stata rafforzata l’attività di sensibilizzazione volta a tutelare la salute dei volontari e previsto una regolamentazione più puntuale della Consulta che esprimerà parere sul programma regionale di protezione civile;
– Nel corso dei lavori è stato concordato di rafforzare il ruolo della Commissione e del Consiglio Regionale sia nell’iter di approvazione dei regolamenti attuativi, che per le modalità di iscrizione delle Associazioni di volontariato e la relativa erogazione dei contributi.
Inoltre, accogliendo un emendamento dei consiglieri del M5S e della Destra, si è ritenuto opportuno specificare che la partecipazione agli organismi di partecipazione e coordinamento, si svolge a titolo gratuito.
Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge il 6 febbraio 2014.
PUNTI CARATTERIZZANTI DELLA LEGGE:
1) Riconoscimento e regolamentazione delle associazioni di volontariato con l’istituzione della Consulta Regionale di Volontariato di Protezione Civile.
2) Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di protezione Civile approvato dal Consiglio.
3) Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Un sistema così complesso non può prescindere da un’organizzazione la più possibile organica e funzionale in cui è fondamentale, sia in termini di previsione/prevenzione che di gestione, l’attività unitaria di coordinamento emergenziale. Compito che deve essere svolto da una struttura in grado di garantire un’adeguata azione di organizzazione centrale sia in fase ordinaria che emergenziale. In quest’ottica si istituisce l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, un’esigenza dettata da ragioni squisitamente operative, di velocità e di flessibilità, analogamente a quanto già avvenuto in diverse regioni italiane.
4) Riconoscimento dell’importanza della formazione che riveste un ruolo fondamentale per la funzionalità del sistema (al di là della necessaria ed imprescindibile attività legata all’aggiornamento ed addestramento degli operatori, essa può inoltre prestare attenzione al mondo scolastico, per sua natura strumento fondamentale di costruzione di una coscienza civica e quindi anche per la diffusione capillare di una cultura di Protezione Civile).
Nello specifico, la proposta si compone di 39 articoli divisi in 7 Capi.
IL CAPO I consta di tre articoli e indica le disposizioni generali.
IL CAPO II è il baricentro di tutta la proposta normativa e descrive appunto il nuovo sistema nelle tre Sezioni in cui è articolato.
Il Capo si apre con l’art.4 che definisce chi sono i soggetti che fanno parte del Sistema e negli articoli seguenti dettaglia quali siano le funzioni in capo ad ogni soggetto. Alla Regione è demandata, in particolare, la funzione programmatoria generale, il compito di coordinare i vari enti locali e le forze del volontariato e di essere il necessario raccordo con la dimensione nazionale, senza dimenticare il compito di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione di una coscienza di protezione civile nei giovani.
Segue la definizione dei compiti delle province, dei comuni e del sindaco quale autorità comunale di protezione civile.
La terza sezione è dedicata al volontariato quale parte integrante del Sistema Regionale di Protezione Civile per le quali la Regione provvede alla tenuta dell’albo e alla vigilanza delle loro attività. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale, sentita la commissione regionale competente, adotta il regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e rimborso spese. E’ altresì istituita la Consulta del volontariato che partecipa alla predisposizione del programma regionale.
Nel CAPO III si definisce l’attività programmatoria della Regione e le modalità di intervento per il superamento dell’emergenza. Gli indirizzi programmatici regionali sono definiti nel programma regionale di protezione civile che ha validità triennale e che in sintesi rappresenta le linee guida per la previsione e valutazione dei rischi, delle strategie da adottare, delle priorità e delle modalità per una efficace politica di informazione e formazione.
Il programma, predisposto dall’Agenzia Regionale dopo aver acquisito i programmi provinciali e sentita la Consulta di volontariato, è adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio Regionale.
IL CAPO IV che va dall’art. 18 all’art. 27 disciplina le STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA e l’ ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE.
Compito dell’Agenzia è dunque quello dello svolgimento delle attività e dei servizi connessi alla protezione civile in collaborazione, supporto e consulenza delle strutture pubbliche o private che operano nel territorio regionale in un sistema integrato che costituisce la colonna mobile regionale.
La valutazione dei possibili rischi e l’eventuale attivazione delle fasi di allertamento e gestione è affidata al Centro Funzionale Multirischio CFR istituito presso l’Agenzia stessa e dotato di una Sala Operativa Permanente che al verificarsi o nell’imminenza degli eventi stabilisce tempestivi contatti con gli operatori e coordina gli interventi urgenti.
IL CAPO V che va dall’art. 28 all’art. 31 disciplina la rete di partecipazione al sistema regionale di protezione civile ed i relativi organismi.
Il CAPO VI disciplina le attività necessarie ad assicurare la disponibilità dei mezzi e delle strutture da impiegare in caso di emergenza nonché del personale per il quale deve essere assicurata un’adeguata specializzazione e formazione.
IL CAPO VII dall’art. 34 all’art. 39 contempla le disposizioni finali e transitorie.

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