Lettera – Comunicato Gruppo Consiliare UDC: informativa-richiesta di parere su costituzione società in house da parte del Comune di Formia.

pubblicità

L’amministrazione comunale di Formia intende costituire una nuova società principalmente per la gestione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell’igiene ambientale, a partire dallo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per lo stesso Comune di Formia.

Premesso che l’amministrazione comunale presieduta dallo stesso Sindaco, in passato, ha già intrapreso più volte l’iniziativa di costituire e/o partecipare società di diritto privato, con risultati che possono essere definiti quanto meno “sconfortanti” ed in particolare:

  1. la partecipata “AMA Servizi Ambientali S.r.l.” (5% del capitale sociale) si trova ancora in stato di liquidazione;
  2. la società “Golfo ambiente s.r.l.” (100 % del capitale sociale), anch’essa nata per la gestione dei servizi ambientali, si trova ancora in stato di liquidazione;
  3. la partecipata “Formia Servizi s.p.a” (62% del capitale sociale), è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina n.58/2010 del 23.09.2010 per un’insolvenza di € 4.994.527,44 e su di essa pendono diversi procedimenti civili, contabili e penali tra i quali:

 

  1. procedimento presso la  Corte dei Conti, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio n. V2010/01126/SIL/6390, con danno rilevato di oltre 1.400.000 euro;
  2. verifica ammnistrativo-contabile eseguita dal dott. Vito Tatò del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale della finanza, Servizi ispettivi dal 27 maggio 2008 al 17 giugno 2008 sulla gestione della società stessa;
  3. i procedimenti penali 7871/09 e 11556/09 e 11950/11 avviati dalla Procura della Repubblica di Latina nei quali, tra gli altri, sono contestati reati di bancarotta fraudolenta;

Alla luce delle esperienze già vissute in questo Comune, a spese dei cittadini, si chiede se, almeno questa volta, siano state seguite tutte le procedure del caso prima della costituzione di una nuova società, e a maggior ragione poiché trattasi di una società che dovrebbe gestire un settore “delicato” e “sensibile” come quello dei rifiuti.

Come minoranza in consiglio comunale abbiamo ricevuto la proposta di statuto e di regolamento sul controllo analogo soltanto 4 giorni prima del consiglio comunale e 2 giorni prima della commissione consiliare.

Non è stato previsto alcun passaggio nelle competenti commissioni consiliari “Trasparenza” e “Ambiente” e minimi, insufficienti ed inesaustivi sono stati i chiarimenti verbali dati dal Sindaco durante la commissione “Bilancio” nella quale, ad esempio, sono state rilevate alcune carenze dello Statuto relativamente alle nuove norme in tema di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Ad oggi non è dato sapere se siano stati eseguiti studi di prefattibilità o business plan che giustifichino gli investimenti previsti e chiariscano le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità richieste dalla legge.

Non si è a conoscenza di alcuna relazione, tantomeno “pubblicata sul sito internet dell’ente affidante” ossia il Comune di Formia, in cui si evidenzi quanto prescritto dal comma 20 dell’art. 34 del decreto 179/2012 ossia l’obbligo in capo all’ente affidante della redazione di una specifica relazione, con previsione di adeguata pubblicità e di contenuti minimi, “che da’ conto delle ragioni  e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

Né tantomeno si è a conoscenza del prescritto invio di questa relazione all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico.

Riteniamo che la violazione di questo obbligo, e dei prescritti contenuti, si riverberi nella patologia dell’affidamento: ossia nell’illegittimità del provvedimento amministrativo, che, ove annullato, dà luogo, a cascata, all’inefficacia del contratto successivamente stipulato e, potenzialmente, ad una serie di contenziosi.

Sottolineiamo che, in vista della costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali, la società dovrà decidere se sostenere investimenti iniziali (mezzi, personale, strutture, capannoni, attrezzature, ecc.) con costi fissi elevati (che poi saranno assorbiti dall’ATO?), oppure procedere con la stipula di contratti di noleggio, subappalto, ecc. che potrebbero avere il vantaggio di essere maggiormente flessibili, ma hanno sicuramente il forte svantaggio di creare aspettative e situazioni contrattuali nei confronti di terzi che potrebbero gravare sul bilancio dell’amministrazione comunale, produrre contenziosi e, comunque, di essere molto più onerosi ledendo il principio di economicità.

Chiediamo inoltre se, alla luce di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) della Legge 14 settembre 2011, n. 148, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani” possano essere svolte dall’amministrazione comunale e non, invece, “unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”.

Formia, 18 Giugno 2014

 

 

I consiglieri comunali

Maurizio Costa

Amato La Mura

Nicola Riccardelli

Dario Colella

 

Antonio Di Rocco

Pubblicità