Castelforte: PD locale. Interrogazione a risposta scritta. Abbiamo chiesto al Sindaco di fare chiarezza, ed indicare con quale provvedimento sia stato disposto il mutamento di destinazione d’uso delle terre civiche

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Con Deliberazione n. 5 del 31.01.2023 il Consiglio Comunale deliberava di alienare nell’anno 2023, i lotti di terreno del Piano di Zona 167 di Suio centro.
Tale Piano di Zona, approvato nel 1987 e mai attuato, ricade , da un primo approfondimento effettuato sugli atti a disposizione, sui terreni di demanio civico, inedificabili senza il previo mutamento di destinazione d’uso previsto dalla normativa in materia.
Da qui i nostri dubbi .
Noi riteniamo necessario salvaguardare le terre civiche e, al tempo stesso, garantire i potenziali acquirenti dei lotti del piano di zona.
Pertanto, con un’interrogazione a risposta scritta abbiamo chiesto al Sindaco di fare chiarezza, ed indicare con quale provvedimento sia stato disposto il mutamento di destinazione d’uso delle terre civiche; e con quale provvedimento il piano di zona sia stato prorogato nella sua efficacia.
I CONSIGLIERI DEL PD
GIUSEPPE ROSATO
GIANCARLO CARDILLO

SI ALLEGA INTERROGAZIONE

Intanto , sempre il PD di Castelforte, per tramite il segretario Orlandi, comunica ai cittadini
attivi che se hanno
un suggerimento per migliorare lo stato del nostro paese , se hanno
una problematica da segnalare ,se stanno
vivendo una difficoltà e possiamo aiutarli ,se vogliono
che la loro voce possa essere rappresentata in Comune ,
I Consiglieri comunali del Partito Democratico sono a disposizione di tutti i cittadini il martedì dalle 19 alle 20.30 presso il circolo cittadino “E. Capolino” in via A. Fusco a Castelforte.

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Circolo E. Capolino Castelforte

Castelforte, 21.03.23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Al Sindaco

                                                                                                                             Al Segretario Generale

Oggetto: interrogazione a risposta scritta ex artt. 43 TUEL e 28 Reg. Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Giancarlo Cardillo, nato a Minturno il 22.12.1964, n.q. di consigliere capogruppo del Partito Democratico,

PREMESSO  CHE

– con Deliberazione n. 17 del 21.03.1980 veniva adottato il Piano di Zona 167 per l’edilizia economica e popolare di Suio Centro;

– con Deliberazione n. 4946 del 05.08.1987 la Giunta Regionale del Lazio approvava, con prescrizioni, il suddetto Piano di Zona 167;

– con Deliberazione n. 752 del 12.08.1988 la Giunta Municipale approvava la variante al Piano di Zona 167 suddetto al fine di adeguarlo alle prescrizioni contenute nella citata DGR 4946/1987;

– con Deliberazione n. 2 del 04.03.2002 il Consiglio Comunale deliberava l’alienazione di lotti di terreno del “Piano di Zona 167 Suio Centro”, distinti in Catasto Rustico al fg. 40 part. 234;

– con Deliberazione n. 5 del 31.01.2023 il Consiglio Comunale deliberava di alienare nell’anno 2023, mediante cessione del diritto di proprietà, i lotti ivi meglio indicati.

ATTESO CHE

– la part. 234 del fg. 40 appartiene al Demanio Civico del Comune di Castelforte ed è gravato da diritti collettivi di uso civico;

VISTI

– l’art. 3 L. 168/2017, in particolare al n. 3 ove dispone che le terre civiche sono caratterizzate da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità, e  perpetua destinazione agro-silvo-pastorale;

– l’art. 12 co. 2 L. 1766/1927 (I Comuni e le associazioni non potranno, senza l’autorizzazione del Ministero dell’economia nazionale (Ora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) alienarli o mutarne la destinazione);

– l’art. 41 RD 332/1928 (Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell’economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all’antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l’antica destinazione, il Ministro per l’economia nazionale (ora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime)

– l’art. 2 LR 1/1986 ( 1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:

a) il piano urbanistico comunale generale deve essere elaborato tenendo conto della finalità di salvaguardare la destinazione delle zone di proprietà collettiva di uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti civici;

b) la destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale od industriale delle zone di proprietà collettiva di uso civico deve essere normalmente esclusa, salvo che la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione dell’uso civico in altri ambiti territoriali del comune;

c) ogni modificazione della destinazione delle zone di proprietà collettiva di uso civico deve essere specificamente motivata e documentata;

d) le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali generali devono contenere specifiche disposizioni che disciplinino le zone di proprietà collettiva di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in conformità alla loro natura.

2. I comuni, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito al rispetto dei criteri di cui al comma 1, trasmettendo la documentazione di cui all’articolo 3. Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell’analisi del territorio di cui all’articolo 3, attestino l’inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.

3. Nel caso in cui venga prevista in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, deve essere, contestualmente all’adozione degli strumenti stessi, richiesta da parte degli enti interessati l’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 concernente il riordino degli usi civici.

4. La Regione si determina sulle richieste di autorizzazione di cui al comma 3. Gli enti interessati non possono, comunque, procedere al mutamento di destinazione o all’alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico prima della definizione del procedimento di verifica degli strumenti urbanistici generali ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.)

– l’art. 8 ter LR 1/1986 (1. Il mutamento di destinazione e l’alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non edificabili, di cui alla L. n. 1766/1927, sono subordinati alla autorizzazione della Regione.2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, oltre che per le finalità agro-forestali previste dall’articolo 41 del R.D. n. 332/1928, anche per finalità pubbliche o di interesse pubblico.

– articolo 142 del d.lgs. n. 42/2004, che dichiara di interesse paesaggistico, tra le altre, “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici” (lettera f) che quindi vengono inserite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

RITENUTO

L’esigenza, di elevato interesse pubblico, di salvaguardare i diritti collettivi insistenti sulle terre di demanio civico, la tutela paesaggistica ad essa connessa, e, al tempo stesso, la validità degli atti negoziali di alienazione dei lotti individuati nella DCC N. 5/2023

I sottoscritti Consiglieri,

Interrogano il Sindaco, per sapere:

1)            se, e con quale provvedimento, di cui si chiede indicare gli estremi, ai sensi degli artt. 2, 8 ter LR 1/1986 e. 12 L. 1766/1927 sia stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso delle terre civiche del fg. 40 part. 234;

2)            se, e con quale provvedimento, di cui si chiede indicare gli estremi, sia stata rilasciata autorizzazione paesaggistica ex d.lgs 42/2004;

3)            se, e con quale provvedimento, di cui si chiede indicare gli estremi, sia stata prorogata la durata del Piano di Zona 167 Suio Centro adottato con DGR n. 4946 del 05.08.1987;

4)            se la part. 234 del fg. 40 sia dotata di adeguate opere di urbanizzazione primaria.

Si chiede risposta scritta, entro i termini di legge.

I Consiglieri

Giancarlo Cardillo

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Giuseppe Rosato

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