Aspiranti ATA 24 mesi confusi alla vigilia dell’apertura della finestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi d’inserimento/aggiornamento in prima fascia. I dubbi nascono dall’entrata in vigore recentissima – dal 1° maggio – del nuovo sistema di classificazione ATA previsto dal CCNL 2019-21.
Diversi aspiranti ci segnalano che i bandi regionali dei concorsi ATA “richiedono” il nuovo titolo di accesso, ossia la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. E’ corretto? Proviamo a fare chiarezza, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero.
Era noto che la certificazione informatica sarebbe stata richiesta al personale in terza fascia e non a quelli in prima fascia. Un punto chiarito fin da subito dalla nostra redazione che aveva contattato a luglio Anna Maria Santoro (Flc Cgil) (“La novità interessa la terza fascia e non la 24 mesi), e poi ribadito successivamente in altri articoli.
Nel frattempo è arrivata la firma definitiva del contratto e quindi la versione definitiva del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 che, sul punto certificazione informatica, così recita (art. 59, commi 9 e 10):
9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo
professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10. I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal
nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di
circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso
dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse
La possibilità di conseguire la certificazione è stata poi estesa anche ai nuovi inserimenti con emendamento al decreto Milleproroghe. Anche in questo caso si parla solo di terza fascia.
Il CCNL si riferisce solo al personale di terza fascia dunque, non al personale di prima.
I bandi regionali ATA 24 mesi si sono adeguati al nuovo CCNL, così ha chiesto il MIM nella nota di indizione che, a sua volta, non ha fatto menzione della certificazione informatica:
In merito, sebbene noto, si ricorda che il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’articolo 50, ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.t.a., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all’Allegato B del nuovo CCNL.
L’allegato A al CCNL contiene l’elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili.
E si evidenzia che:
ai sensi dell’articolo 59, comma 2, del nuovo CCNL, “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l’Allegato B […]”; ai sensi dell’articolo 59, comma 1, della medesima fonte negoziale, inoltre, l’entrata in vigore del Titolo dedicato al Personale Ata è prevista per il 1° maggio p.v., (“Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”).
Nel procedere all’adeguamento dei bandi di concorso rispetto a quanto previsto dal nuovo CCNL del 18 gennaio 2024, si invitano codesti Uffici a rivolgere particolare attenzione a quanto previsto dal comma 9, del menzionato articolo 59, ovverosia:“9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, […].”
Pertanto, i bandi regionali devono tenere conto del nuovo sistema di classificazione ATA, ma devo prestare attenzione all’articolo 59, comma 9 e cioè l’assenza del titolo dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è motivo di decadenza.
E poi una riflessione: le domande si possono presentare dal 10 al 30 maggio, come potrebbero gli aspiranti conseguire la certificazione? La previsione dell’anno di tempo (fino al 30 aprile 2025) è riferita – di nuovo – solo al personale di terza fascia.
Fino a chiarimenti diversi da parte del Ministero, in conclusione, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non è titolo di accesso alle graduatorie ATA 24 mesi. I bandi che riportano la certificazione come titolo di accesso specificano di seguito anche quanto previsto dall’articolo 59, comma 9 (“non è condizione di decadenza…”).
Fonte: Orizzontescuola.it
Operatore dell’informazione. Attivista culturale impegnato a scoprire, analizzare, descrivere e diffondere avvenimenti di vita locale quotidiana
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