Minturno: Pignoramento Conti correnti o buste paghe dei contribuenti. Nota sulla questione Sogert, Il Tribunale di Cassino accoglie l’istanza di sospensione presentata dagli Avvocati Emilio Polidoro ed Erasmo Nasta. L’ingiunzione fiscale è riservata alla solo pubblica amministrazione e non può estendersi a società private

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L’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto N. 639 del 1910 è riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le entrate patrimoniali di diritto pubblico.
Sono trascorsi diversi mesi da quando sono stati accolti i primi ricorsi ed ora la giurisprudenza è sempre più dettagliata nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare la nullità dei famosi “atto di pignoramento presso terzi” inviata dalla Società campana.
Da inizio anno 2023 il popolo minturnese si è visto subissare di questa tipologia di atti inviati
tramite semplici raccomandate, tra l’altro tramite una società di poste private.
Dapprima i Giudici del Tribunale di Cassino hanno semplicemente dichiarato la nullità di tali atti, a
fronte del palese abuso di potere compiuto dalla Società Sogert spa:
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiaramente statuito che “L’ingiunzione fiscale è
manifestazione del potere di auto-accertamento ed autotutela della Pubblica Amministrazione in
materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo
esecutivo e del precetto”.
L’azione della Sogert spa risulta palesemente illegittima in quanto non può ex R.D. 639/1910
(da lei stessa citata) agire direttamente, pignorando conti corrente e/o buste paga dei
contribuenti.
Gli Avvocati Emilio Polidoro ed Erasmo Nasta hanno approfondito la vicenda e sottoposto
all’attenzione della magistratura una serie di ulteriori aspetti che rendono ancor più illegittimi gli
atti della Società Sogert spa al punto che le ultime sentenze riguardano una serie di ulteriori vizi
contenuti all’interno dell’atto di pignoramento della Società Campana.
Un mese fa, l’Avvocato Polidoro aveva diffidato il Comune dal rimuovere l’atto di chiarimento a
firma dei responsabili D’Elia e Carpino in cui si legittimava l’azione della Sogert spa la quale viene
costantemente condannata dalle ultime sentenze del Tribunale Civile di Cassino, in cui si
evidenziano ulteriori aspetti che rendono illegittimo il procedimento incardinato.
La Società Campana, anche all’ultima riunione della Commissione Trasparenza, ha giustificato tale
procedura in base al D.P.R. 602/1973, ma anche su questo aspetto le ultime sentenze sono state
trancianti: “L’ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere
da un soggetto privatistico”. Tra l’altro non vi è alcuna normativa e/o Giurisprudenza che estende
l’applicabilità dell’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 anche al R.D. 639/1910, tra l’altro il modulo
procedimentale disegnato dall’art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 contempla il pagamento del credito e
quindi la soddisfazione esclusivamente in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, e non di
società private”.
La stessa Società ha poi semplicemente evidenziato di aver presentato reclamo al Presidente del
Tribunale di Cassino per n. 5 sentenze di accoglimento di altrettanti ricorsi e che questi reclami
verranno discussi nella giornata del 12/07/2023. Lo stesso Presidente del Tribunale non ha rivisto in
prima battuta i provvedimenti emessi, concedendo termine alla difesa per contro-battere alle ragioni
del reclamo.
A tutto ciò si aggiunga che sono stati depositati presso il Comune una serie di richieste di rimborsi a
fronte dell’illegittima procedura avviata, ma rimasti inevasi e senza riscontro, ovviamente sul punto
si chiederà l’interessamento della Procura della Repubblica per i reati previsti e punti dagli articoli
646 e 314 codice penale (appropriazione indebita e peculato).
Ed a fronte di una ormai costante e dettagliata Giurisprudenza, l’Amministrazione Comunale cosa
fa? Con la stessa solerzia della nota del 15 Marzo perché non chiarisce alla Cittadinanza che gli atti
della Sogert spa sono illegittimi?
Nonché come fa ancora a pagare un servizio dichiarato illegittimo dalla magistratura, per cui ci
sarebbe una palese esposizione presso la Corte dei Conti per Danno Erariale?
Infine, Perché non si interessa delle somme illegittimamente pignorate e agevola le operazioni di
rimborso, nelle more degli altri ricorsi pendenti?
Il Popolo Minturnese merita e richiede una formale presa di posizione dell’Amministrazione sulle
questioni sollevate, sennò è palesemente “complice” di un’azione illegittima.

TRIBUNALE DI CASSINO
ESECUZIONI MOBILIARI
N. 163/2023 R.G.E.

Il G.E.
Dato atto delle richieste avanzate all’odierna udienza;
Poiché l’esecutata opponente DI PASTENA GIUSEPPINA si riporta all’opposizione ex artt. 615 II
c. e 617 II c. c.p.c. ed insiste perché venga pronunciata la sospensione della procedura esecutiva,
intentata da SO.GER.T. S.p.a., ai sensi dell’art. 72 bis DPR n. 602/73, per i seguenti motivi:

  • Nullità dell’ingiunzione fiscale ai sensi del RD n. 639/2010, conseguentemente nullità per mancata
    sottoscrizione ad opera di funzionario;
    Letta la comparsa di costituzione a cura della creditrice procedente, la quale chiede rigettarsi ogni
    assunto;
    Visti gli atti e i documenti di causa;
    Considerato che l’ingiunzione fiscale è uno strumento recuperatorio speciale, utilizzabile solo da
    enti pubblici;
    Poiché, come rilevato anche da Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1599/2016, l’ingiunzione
    fiscale è riservata alla sola pubblica amministrazione e non può estendersi a società private;
    Ritenuto, dunque, che si paventa ipotesi di nullità dell’atto prodromico, che coinvolge tutti gli atti
    successivi, quindi l’atto di pignoramento e il procedimento esecutivo;
    Rilevato, in base all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, che la valutazione
    in ordine alla sussistenza o meno dei gravi motivi ai sensi dell’art. 624 c.p.c. – al fine di accogliere
    ovvero rigettare l’istanza di sospensione dell’esecuzione – va fatta in relazione alla probabile
    fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l’opposizione, cui la richiesta di sospensione
    è correlata;
    Poichè, nel caso di specie, sussiste il fumus di fondatezza della proposta opposizione;
    Letto il RD n. 639/1910, il DPR n. 602/1973, gli artt. 615, 616, 617, 6323, e 624 c.p.c.;

Accoglie l’istanza di sospensione

e all’uopo sospende l’esecuzione n. 163/2023 R.G.E., onerando la parte interessata di provvedere
all’iscrizione a ruolo della causa di merito, dinanzi al giudice competente, entro il 31.10.2023.
Cassino, addì 13.04.2023
Il G.E.
Dott.ssa Raffaella Trovini

TRIBUNALE DI CASSINO
ESECUZIONI MOBILIARI

RGE 182 /2023

Il GE dott.ssa Rosanna Gentile

Aperto l’odierno verbale e dato atto delle note depositate dalle parti
Preliminarmente Considerato che l’emissione dell’ingiunzione fiscale deve, considerarsi riservata ai
soli Enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle
società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici. (Cfr.come più volte sostenuto
dalle Corti di Appello e tra tutte vedasi Corte d’Appello di Milano n. 1599/16) L’emissione
dell’ingiunzione fiscale deve, pertanto, considerarsi riservata ai soli Enti pubblici in senso
soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque
integralmente possedute da enti pubblici.
La società convenuta agisce dal combinato disposto del R.D. 639/1910 e del D.P.R. 602/1973, infatti
l’atto impugnato è intestato quale: “ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE
DI PAGAMENTO (art.9 R.D. n.639/1910 – art. 72 bis D.P.R. n.602/1973)”.
Sul punto appare chiaro quanto sostenuto dal Tribunale di Milano del 04.02.2016:
“Una società a responsabilità limitata, ancorché concessionaria esercente servizio pubblico (idrico
integrato nella specie) e benché partecipata di secondo grado da enti pubblici territoriali, non ha il
potere di emettere ingiunzione ex artt. 2 e 3 rd 639/1910 per il recupero crediti. Infatti, il potere di
emettere l’ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto,
intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”.
Illuminante anche la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1599/2016. Che afferma:
“…l’ente ingiungente, non è all’evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista
soggettivo, pure essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne
deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i
suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 è una
disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la
tutela del credito non appare ipotizzabile un’interpretazione analogica, né estensiva di tali
disposizioni. L’ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere
da un soggetto privatistico”. Tra l’altro non vi è alcuna normativa e/o Giurisprudenza che estende
l’applicabilità dell’art. 72 bis del
D.P.R. 602/1973 anche al R.D. 639/1910, tra l’altro il modulo procedimentale disegnato
dall’art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 contempla il pagamento del credito e quindi la soddisfazione
esclusivamente in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, e non di società private.

Interessante poi è la giurisprudenza della CTP Taranto, Sent. del 28 gennaio 2015, n. 304 che,
riprendendo autorevoli approdi di legittimità (Cass. n. 11992/02, Cass. n. 19669/09; Cass. n. 864/95,
Cass. n. 13587/92 ) ed operata una necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla
emissione dell’ingiunzione da quello della cartella, statuisce che : “ La formazione ed emissione della
ingiunzione ex R.D. 639/10 non segue lo stesso procedimento amministrativo; infatti, il funzionario
responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo,
liquido ed esigibile (per mancata opposizione all’avviso di accertamento o per rigetto definitivo
dell’opposizione ove proposta, ecc), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.
Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà o
esecutività” che altri non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e
sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile
emettere l’ingiunzione ex R.D. 639/10”.
E’ di tutta evidenza che : ” La necessaria sottoscrizione della ingiunzione ad opera del
funzionario comunale è anche confermata dalla normativa generale in materia di atti amministrativi (
qual’è anche l’ingiunzione ex R.D. 639/10) la cui mancanza comporta la inesistenza dell’atto medesimo
per difetto di un elemento essenziale, quale appunto la sottoscrizione (TAR Catania 2883/11, TAR Lecce
825/11, TAR Venezia 2883/09, , TAR Napoli 7141/08, TAR Genova 169/07 e conf.).
Alla luce di quanto fin qui dedotto

Appare con evidenza l’illiceità della ingiunzione non conforme ai dettati della normativa richiamata-
In ordine poi alla eccezione sulla incompetenza del giudice adito si deve puntualizzare che ;

alle modalità di introduzione del giudizio di opposizione, occorre conciliare il principio
della necessaria bi-fasicità delle opposizioni endo-esecutive con la natura stragiudiziale di tale
procedura, che nel suo andamento fisiologico non richiede affatto l’intervento del GE.
Pertanto, fino a che non venga proposta opposizione, alcun fascicolo dell’esecuzione si è
formato, né è stato formalmente individuato il Giudice dell’esecuzione chiamato a pronunciarsi
sull’opposizione. Cass. 11.10.2018, n. 25170: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni
esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi
degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in
quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di
tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia
processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso
ordinario”.
Allo stato sussiste sia il fumus che il periculum

Sospende L’esecuzione
E concede alle parti di iscrivere a ruolo l’ opposizione dinanzi al GI competente per materia

entro il 30-10 23 nel rispetto dei termini a comparire-
Compensa le spese della presente fase-
Cassino lì 19,05,23 IL GE

Dott.ssa Rosanna Gentile

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