Respinti anche dalla CDT i reclami del Gaeta (casi Boville ed Artena). Intanto la Polisportiva si rivolge alla Procura Federale deferendo le due società. Inviata una comunicazione anche alla LND

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Come in molti si aspettavano, anche l’altro organo del Comitato Regionale Lazio Lnd, la Commissione Disciplinare Territoriale, ha rigettato i ricorsi della Polisportiva Gaeta in merito alle posizioni irregolari dei calciatori con lo status di tecnico senza richiesta di sospensiva al Settore Tecnico della Figc, Testa (Boville) e Piccheri (Artena). Le motivazioni addotte non rispecchiano assolutamente le valutazioni della società biancorossa ma soprattutto sono in netto contrasto con alcune sentenze su casi analoghi ad opera della Commissine Disciplinare Nazionale. Le stesse sentenze, di cui non è stato tenuto conto, sono state ampiamente illustrate, in sede di audizione dal direttore generale Fragasso. Ad ogni modo, la Polisportiva Gaeta che sta valutando la possibilità di impugnare tali sentenze presso l’Alta Corte del Coni, nei giorni scorsi ha deferito per le irregolarità in questione le società Boville ed Artena alla Procura Federale. Di tale atto sono stati  informati il presidente della LND Tavecchio ed il presidente del Crlazio Zarelli. Spetterà ora dunque al procuratore Palazzi ed ai suoi collaboratori valutere, regolamento del settore tecnico alla mano, le posizioni dei calciatori e le responsabilità delle rispettive società.

Di seguito il comunicato odierno della Commissione Disciplinare Territoriale  Comunicato Ufficiale N° 196 CDT del 21 marzo 2014

 

 

 

II° COLLEGIO

Presidente: AVV. LIVIO PROIETTI

Componenti: AVV. FRANCESCO ESPOSITO, AVV. CESARE COLETTA, SIG. MASSIMO

D’APOSTOLI, SIG. CARLO CALABRIA, AVV. FELICE SIBILLA

Rappresentante Aia: SIG. ANTONINO GIARRAPUTO

RECLAMO DELLA SSD POLISPORTIVA GAETA S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL

GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 172

DEL 26-2-2014 IN MERITO ALLA GARA ATLETICO BOVILLE ERNICA – GAETA S.R.L. DEL

12-1-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA.

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con la decisione impugnata, respingeva il

reclamo presentato dalla Polisportiva Gaeta con il quale eccepiva la irregolare posizione del

calciatore Testa Gianni. La reclamante sosteneva che il calciatore in questione, iscritto nell’albo

degli allenatori dilettanti, aveva contratto il tesseramento quale calciatore con la società Atletico

Boville Ernica, senza aver previamente richiesto la sospensione dall’albo. Il Giudice di prime cure,

nel respingere il reclamo, precisava che la normativa attuale consente agli iscritti nell’albo degli

allenatori di base di contrarre il tesseramento quale calciatore e di partecipare alle gare e nel

contempo non aveva violato la disposizione che consente agli allenatori di tesserarsi quali

calciatori esclusivamente presso la medesima società ove svolgono le funzioni di allenatori.

Avverso la decisione reitera le sue doglianze la Polisportiva Gaeta che ritiene la delibera carente di

motivazione nella parte in cui non prende in esame la norma contenuta nell’articolo 36 del

Regolamento del Settore Tecnico e che prescrive che “i tecnici per poter espletare attività

calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni devono presentare al Settore

Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” e quindi non

ha dato conto della eventuale richiesta di sospensione dall’albo presentata dall’allenatore Testa

ed, in caso di carenza, avrebbe dovuto rilevare la irregolare posizione del calciatore.

Propone scritti difensivi la società Atletico Boville Ernica che deduce come il proprio tesserato

abbia presentato in data antecedente alla gara la domanda di sospensione dall’albo a partire

dall’11-1-2014 e quindi abbia ottemperato al disposto dell’articolo 36 del Regolamento del Settore

Tecnico e conclude per il rigetto del reclamo

E’ stata altresì sentita la società Polisportiva Gaeta, come da formale richiesta, che ha ribadito il

contenuto del ricorso, facendo esplicitamente riferimento alla Giurisprudenza di altri Organi

disciplinari della F.I.G.C. già prodotta nel reclamo.

Ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato. Le norme invocate dalla reclamante e la

chiara dizione dell’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico non possono che essere lette

nel senso che l’allenatore di base possa tesserarsi quale calciatore e possa partecipare a gare ed

altresì che possa addirittura svolgere la duplice attività di calciatore ed allenatore purchè lo faccia

con la medesima società. Ritiene altresì la Commissione che, proprio a cagione di tale facoltà

ulteriore consentita dal regolamento, l’allenatore di base non debba richiedere alcuna sospensione

dall’albo quando si tesseri come calciatore per una società in quanto sia preventivamente che

successivamente a tale tesseramento può tesserarsi con la medesima società come allenatore. In

buona sostanza, a differenza di altre categorie di tecnici, l’allenatore di base non perde il diritto di

appartenere all’albo in costanza del tesseramento quale calciatore e quindi non deve chiedere

alcuna sospensione dall’albo che, diversamente opinando, gli precluderebbe un diritto (quello di

tesserarsi in futuro o di restare tesserato come allenatore per la medesima società per la quale

contrae il tesseramento come calciatore). La disposizione dell’articolo 36 è norma di carattere

generale che viene esplicitamente derogata da quella contenuta nell’articolo 37 ai commi 1 e 2,

che è norma speciale rispetto alla prima e riguarda unicamente una delle plurime categorie dei

tecnici, puntualmente elencate nella delibera del Giudice di prime cure. La posizione del calciatore

è quindi regolare e non vale nemmeno esaminare la puntualizzazione della società reclamata,

relativa alla presentazione prima della gara dell’istanza di sospensione prescritta dall’articolo 36 in

quanto, a parere della Commissione per le ragioni anzidette, non necessaria per la particolare

categoria di tecnici a cui il Testa appartiene. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SSD POLISPORTIVA GAETA S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL

GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 180

DEL 6-3-2014 IN MERITO ALLA GARA VIS ARTENA – GAETA S.R.L. DEL 16-2-2014

CAMPIONATO DI ECCELLENZA.

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con la decisione impugnata, respingeva il

reclamo presentato dalla Polisportiva Gaeta con il quale eccepiva la irregolare posizione del

calciatore Piccheri Alessio. La reclamante sosteneva che il calciatore in questione, iscritto nell’albo

degli allenatori dilettanti, aveva contratto il tesseramento quale calciatore con la società Vis

Artena, senza aver previamente richiesto la sospensione dall’albo. Il Giudice di prime cure, nel

respingere il reclamo, precisava che la normativa attuale consente agli iscritti nell’albo degli

allenatori di base di contrarre il tesseramento quale calciatore e di partecipare alle gare e nel

contempo non aveva violato la disposizione che consente agli allenatori di tesserarsi quali

calciatori esclusivamente presso la medesima società ove svolgono le funzioni di allenatori.

Avverso la decisione reitera le sue doglianze la Polisportiva Gaeta che ritiene la delibera carente di

motivazione nella parte in cui non prende in esame la norma contenuta nell’articolo 36 del

Regolamento del Settore Tecnico e che prescrive che “i tecnici per poter espletare attività

calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni devono presentare al Settore

Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” e quindi non

ha dato conto della eventuale richiesta di sospensione dall’albo presentata dall’allenatore Testa

ed, in caso di carenza, avrebbe dovuto rilevare la irregolare posizione del calciatore.

E’ stata altresì sentita la società Polisportiva Gaeta, come da formale richiesta, che ha ribadito il

contenuto del ricorso, facendo esplicitamente riferimento alla Giurisprudenza di altri Organi

disciplinari della F.I.G.C. già prodotta nel reclamo.

Ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato. Le norme invocate dalla reclamante e la

chiara dizione dell’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico non possono che essere lette

nel senso che l’allenatore di base possa tesserarsi quale calciatore e possa partecipare a gare ed

altresì che possa addirittura svolgere la duplice attività di calciatore ed allenatore purchè lo faccia

con la medesima società. Ritiene altresì la Commissione che, proprio a cagione di tale facoltà

ulteriore consentita dal regolamento, l’allenatore di base non debba richiedere alcuna sospensione

dall’albo quando si tesseri come calciatore per una società in quanto sia preventivamente che

successivamente a tale tesseramento può tesserarsi con la medesima società come allenatore. In

buona sostanza, a differenza di altre categorie di tecnici, l’allenatore di base non perde il diritto di

appartenere all’albo in costanza del tesseramento quale calciatore e quindi non deve chiedere

alcuna sospensione dall’albo che, diversamente opinando, gli precluderebbe un diritto (quello di

tesserarsi in futuro o di restare tesserato come allenatore per la medesima società per la quale

contrae il tesseramento come calciatore). La disposizione dell’articolo 36 è norma di carattere

generale che viene esplicitamente derogata da quella contenuta nell’articolo 37 ai commi 1 e 2,

che è norma speciale rispetto alla prima e riguarda unicamente una delle plurime categorie dei

tecnici, puntualmente elencate nella delibera del Giudice di prime cure. La posizione del calciatore

Piccheri è quindi regolare ed il reclamo va respinto. Tutto ciò premesso la Commissione

Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 21 marzo 2014

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Claudio Galieti Melchiorre Zarelli

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