Scuola: Rotazione Dirigenti Scolastici. Sarà applicata dopo tre incarichi consecutivi. L’incarico in corso al 1° settembre sarà considerato il primo.

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Si è svolto ieri il programmato incontro fra le Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza scolastica e i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione per discutere dei seguenti due temi:

  • Decreto ministeriale recante modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova di finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14;
  • Direttiva recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici.

DIRETTIVA SULLA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Com’è noto nei mesi scorsi, prima la Corte dei Conti e poi l’ANAC (autorità nazionale anti corruzione), avevano avevano sollecitato l’applicazione del principio della rotazione degli incarichi anche ai Dirigenti Scolastici. 

Di qui un’applicazione non uniforme del principio nelle varie regioni da parte dei vari uffici scolastici regionali di cui l’amministrazione ha preso atto. 

Al fine di assicurare unifornità su tutto il territorio, il Ministero intende emanare una direttiva il cui contenuto è stato illustrato in bozza alle organizzazioni sindacali.

A tal fine si ricorda che la normativa generale in tema di dirigenza prevede il limite dei due mandati. Tuttavia, tenendo conto della specificità delle Istituzioni scolastiche nella scuola si applicherà con il limite dei tre incarichi dirigenziali (corrispondenti a nove anni complessivi) ma con le seguenti precisazioni:

  1. La rotazione sarà applicata dopo tre incarichi consecutivi nella medesima istituzione scolastica.
  2. Il periodo di permanenza sarà considerato esclusivamente a decorrere dal 1° settembre 2023. Per cui non si riene conto degli incarichi precedenti ma solo dell’incarico in corso al 1° settembre 2023 (che sarà considerato il primo di tre mandati possibili). 
  3. Allo scadere del terzo incarico triennale, il dirigente potrà esprimere le proprie preferenze verso altre sedi e il nuovo incarico sarà conferito, ove possibile, in una istituzione scolastica di medesima fascia o superiore. In generale per gli avvicendamenti si seguirà il criterio della viciniorietà. 
  4. La rotazione non si applicherà ai dirigenti scolastici prossimi alla quiescenza o ai destinatari di benefici previsti da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, la L. 104/1992) 
  5. Saranno previste delle deroghe per casi particolari (ad es. sedi dislocate in piccole isole e comuni montani).
  6. Fonte: ObiettivoScuola

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