L’Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca interviene per chiarire il contenuto della delibera di Giunta n. 213 del 7 agosto 2026 e della sentenza del Tar Campania n. 01957/2026, richiamate in un post con una ricostruzione che l’ente definisce non corretta.
Secondo quanto precisato dal Comune, la delibera esiste ed è pubblicamente consultabile sull’Albo comunale, ma non riguarda una decisione con cui l’ente avrebbe autorizzato la realizzazione dell’impianto in cambio di risorse economiche. L’atto, viene spiegato, approva invece un’intesa con la società proponente per disciplinare misure compensative e interventi di miglioramento della viabilità.
L’Amministrazione si sofferma anche sulla sentenza del Tar Campania n. 01957/2026, citata nel medesimo post come se avesse bloccato la costruzione dell’impianto e come se il Comune avesse poi aggirato quella decisione. Una ricostruzione che il Comune respinge.
Nel chiarimento si legge che la sentenza riguarda una specifica controversia relativa alle autorizzazioni sismiche e alle opere strutturali dell’impianto. Il Tar ha rigettato il ricorso della società, ritenendo necessaria la preventiva autorizzazione sismica in relazione alla particolare complessità delle opere e alla natura sismica del territorio.
Il Comune evidenzia inoltre di essersi costituito in giudizio nella vicenda, a tutela delle proprie ragioni. L’Amministrazione invita quindi a non confondere piani e competenze diverse, distinguendo tra l’iter autorizzativo dell’impianto, che coinvolge enti e uffici competenti secondo la normativa vigente, e l’intesa sulle misure compensative sottoscritta dal Comune, che comporta per il territorio un investimento in opere pubbliche.
Nel testo viene ribadito che salute, sicurezza e salubrità del territorio non sono beni negoziabili, ma interessi primari che l’Amministrazione ha il dovere di tutelare nel rispetto della legge e delle competenze istituzionali.
Il Comune sottolinea infine che è legittimo essere favorevoli o contrari a un impianto e discutere nel merito delle scelte energetiche, ambientali e territoriali. Secondo l’Amministrazione, però, non è corretto attribuire a un atto amministrativo o a una sentenza contenuti diversi da quelli effettivamente riportati nei documenti pubblici.