Cori: LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI RILASCIO E RINNOVO DELLE CARTE DI IDENTITÀ

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Visto l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 con le successive modificazioni ed integrazioni e le circolari del Ministero dell’Interno, si informa la cittadinanza sulle modifiche apportate in materia di rilascio e rinnovo delle carte di identità.

La carta di identità può essere rilasciata anche ai neonati, con validità di tre anni se rilasciata ai minori di tre anni; cinque anni se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni; dieci anni per i maggiori di età.

In mancanza di passaporto, per adulti e minori cittadini italiani, è documento necessario per espatriare in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno particolari intese con il nostro Paese.

I genitori o chi esercita la potestà sui minori dei quattordici anni potranno richiedere l’apposizione dell’indicazione della paternità o maternità o di chi esercita la potestà genitoriale, necessaria in caso di espatrio del minore di 14 anni accompagnato dagli stessi.

Se il minore dei 14 anni espatria accompagnato da terzi dovrà essere anche redatto un atto di assenso e accompagnamento vidimato dalla questura.

Ai cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti nella speciale anagrafe (A.I.R.E.), la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l’ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.

La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Coloro che posseggono la carta di identità scaduta non possono servirsene se non provvedono a rinnovarla presso l’ufficio comunale. Qui i possessori di carta di identità con scadenza quinquennale, a far data dal 26 giugno 2008, dovranno chiedere la convalida del documento per ulteriori cinque anni.

 

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