
Il Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha firmato l’ordinanza n. 89 che applica le misure di prevenzione per il rischio di incendi boschivi: il provvedimento entra in vigore il 15 giugno e sarà esecutivo fino al 15 ottobre.
In merito ai divieti, in tutte le aree del Comune a rischio incendio di vegetazione o di incendio boschivo e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatte eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti) fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- fumare o gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;
- esercire attività pirotecniche, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (ad eccezione di quelli effettuati con licenza dell’Autorità Comunale in aree e luoghi appositamente individuati dal Comando di Polizia Locale e in occasione di feste religiose e sagre di tradizione culturale locale);
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per l’attività di agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agi incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
Previste anche prescrizioni per enti e privati, inclusi gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive: i proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco e aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
In particolare:
- agli enti è richiesto di provvedere lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione.
- gli enti preposti alla tutela di aree protette sono chiamati a effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi di coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente, e all’interno alla superficie coltivata, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata entro il 15 giugno.
Inoltre, vige il divieto di bruciature le stoppie e i residui vegetali:
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi a coltura cerealicola o foraggiera vige il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento.
- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, è fatto divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione spontanea: questi ultimi hanno inoltre l’obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Misure di precauzione dovranno essere adottate anche dalle attività ad alto rischio esplosivo e, allo stesso modo, a proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, è richiesto di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di dotarsi di piani di evacuazione, con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili oltre ad adottare idonei sistemi di difesa antincendio.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati nel provvedimento, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulla materia disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
Allegati
Ordinanza N. 89 Del 03 06 2025
Data pubblicazione12/06/2025Filepdf (181.46 KB)

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