Roccasecca: Buono postale, interessi ritenuti illegittimi. Un pensionato fa causa a Poste Italiane e vince. Tanti i casi nel Cassinate

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Interessi dei buoni fruttiferi postali ritenuti illegittimi. Un pensionato di Roccasecca fa causa a Poste Italiane e vince. Non certamente l’unico del Cassinate ad essersi trovato alla prese con una questione finita al centro di un contrasto in giurisprudenza su cui si è pronunciata persino la Suprema Corte. Questo è quanto si riportato nell’art. di Ciociaria Oggi a firma di Carmela Di Domenico. La sentenza dei giorni scorsi, destinata a fare scuola, è quella del Tribunale civile di Cassino che, in accoglimento delle tesi degli avvocati Giovanni Di Murro e Michela Perrozzi, ha riconosciuto il diritto dei titolari dei buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie P, Q/P e Q «al rimborso in conformità dei saggi di interesse e delle condizioni riportate nel timbro apposto sugli stessi, tutelando il consumatore che ha ottenuto il pagamento di una somma notevolmente superiore a quella che Poste Italiane avrebbe voluto liquidare, ovvero di un importo di circa il 50% in più rispetto a quello che Poste proponeva». Così è riuscito a portare a casa i “suoi” 80.000 euro a fronte dei circa 35.000 che Poste voleva liquidare.

La storia e la battaglia
Come accaduto già ad altri utenti, il pensionato roccaseccano ha scoperto che gli interessi pattuiti erano divenuti illegittimi recandosi negli uffici postali alla scadenza dei buoni. Un passaggio “normale” durante il quale, invece, si è visto negare il pagamento dell’importo che gli sarebbe stato dovuto secondo le condizioni riportate alla sottoscrizione del titolo. «Quest’ultimo infatti prevedeva la maturazione del capitale investito in percentuale di anno in anno secondo lo schema riportato nella tabella, assicurando dopo 20 anni, la maturazione di un discreto capitale suscettibile di ulteriore aumento con interessi maturati ogni due mesi se riscossi al trentesimo anno» hanno spiegato gli avvocati Di Murro e Perrozzi. «L’ufficio postale ha giustificato tale diversa modalità di rimborso, nettamente inferiore alle aspettative del cliente, richiamando la disciplina del decreto 148 del 1986 con il quale venivano modificati unilateralmente in peius gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione, applicando ai buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, i più bassi tassi di interesse previsti per la stessa serie Q. Una variazione peggiorativa avvenuta in modo univoco da parte di Poste Italiane, la quale non ha mai provveduto a comunicare ai sottoscrittori dei buoni “la variazione sfavorevole dei tassi di interesse” né a raccogliere il consenso da parte degli intestatari dei buoni e non ha mai effettuato alcuna comunicazione in merito» hanno aggiunto i legali. Il Tribunale di Cassino ha accolto la tesi difensiva degli avvocati aderendo all’orientamento favorevole al consumatore, affermando che «le condizioni riportate sul buono fruttifero prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o successivi l’emissione e che quindi va data prevalenza ai tassi di interesse riportati a tergo del buono fruttifero in quanto non si può demandare a uno strumento di carattere generale e astratto, come la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’avvenuta conoscenza del mutamento unilaterale delle condizioni poiché si tratta pur sempre di una cognizione presunta». La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non può vanificare le garanzie che l’ordinamento accorda al consumatore. «Si tratta dunque di un precedente di notevole importanza che segna un traguardo rilevante per la tutela del consumatore e garantisce l’affidamento posto dal risparmiatore sulle risultanze letterali dei buoni fruttiferi» hanno aggiunto gli avvocati Perrozzi e Di Murro.

Fonte: CiociariaOggi

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