Ppericolo incendi. Le condizioni climatiche delle ultime settimane, con venti freddi e intensi e l’assenza di precipitazioni consistenti hanno portato ad un graduale fenomeno di siccità invernale. Con queste condizioni è facile che si scaturiscano incendi accidentali nelle zone di maggior accumulo di vegetazione secca. Si consiglia di evitare l’abbruciamento di residui vegetali in zone non accuratamente preparate (preventiva fresatura, aratura) e di prestare massima attenzione con il vento che disperde con facilità faville anche a diversi metri di distanza.
Condividiamo l’appello della nostra Protezione Civile, e ricordiamo che la pratica dell’abbruciamento è disciplinata dall’Ordinanza n. 50/2019 ad oggetto “abbruciamento controllato con decorrenza dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno sul territorio comunale”.
Tale disposizione prevede:
– È consentita la combustione controllata direttamente sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti dall’attività agricola di coltivazione del fondo, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l’abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato solo sul luogo di produzione degli stessi;
b) possono essere destinati alla combustione al massimo tre metri steri per ogni ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti da fondi in cui sono stati prodotti;
c) durante le fasi della combustione controllata deve essere assicurata, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza, costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore del fondo o, in alternativa, da persona di fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione dei focolai e braci;
d) le persone di cui al punto precedente devono essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
e) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare e circoscrivere l’intera zona da bruciare tramite una fascia “di sicurezza” di almeno 5 (cinque) metri, libera da residui vegetali e di limitare comunque l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
f) la combustione deve avvenire ad almeno 100 (cento) metri da edifici, dalle piantagioni o colture, dalle siepi, da mucchi di legno, paglia e/o fieno o qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
g) l’operazione deve svolgersi solo nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide, ed il fuoco deve estinguersi entro le ore 11.00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17.00;
h) nelle fasce adiacenti strade, di qualsiasi tipologia, ed altre vie considerate di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
i) è comunque necessario evitare che si formino situazioni di potenziale pericolo, nocività o disturbo legate alle emissioni di fumi o ricaduta di fuliggini;
j) dovranno essere in ogni caso rispettate le limitazioni imposte dalla Regione Lazio qualora venga determinato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
L’inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00), fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle inadempienze rilevate.

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