
Sono ancora li intatte, le lastre di Eternit abbandonate spudoratamente da ignoti: le prime in Via Ceracoli nella Fraz. Cerri Aprano lungo la strada della Pineta, le altre in via Selva Cimino lungo lo sterrato. Sono state segnalate da circa un anno, ma mai rimosse. Sta di fatto che, tali lastre di Eternit, giacciono a terra in attesa di chissà quali tempi biblici occorrono, per la loro rimozione e smaltimento e soprattutto ignare del pericolo che arrecano all’uomo e all’ambiente. E’ bene ricordare che l’amianto contenuto nelle lastre di eternit è un materiale pericoloso, ormai vietato dal 1992. La pericolosità dell’amianto sta nella sua friabilità, in quanto è composto da fibre di piccolissime dimensioni che possono essere inalate dall’uomo e provocare gravi malattie all’apparato respiratorio, fino a portare alla morte dell’individuo. Ma non basta, la presenza in cumuli come nel caso in quetione è fonte di inquinamento di terreni e di spazi in cui è stato abbandonato. Pertanto è inspiegabile che ancora oggi a distanza di circa un anno non vi sia stata alcuna azione di rimozione e smaltimento da parte dell’ente comunale o quantomeno l’incarico a ditte specializzate a tale scopo.

Tra l’altro, se non si è individuato l’autore o gli autori dello sversamento di tali rifiuti, con l’mpossibilità di procedere a titolo amministrativo o penale e con la rimozione e ripristino dei luoghi, e nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale, i rifiuti acquistano la qualifica di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della generica classificazione data dall’art. 184, c. 2, lett. d), D.L.vo 152/06, secondo cui: “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi,” sono rifiuti urbani.
In tal caso si deve ritenere che alla rimozione sia delegato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani), proprio sulla base di quanto previsto dal citato art. 192.

L’art. 14 del d.lgs. 285/92, di conseguenza, impone agli enti proprietari delle strade, in mancanza di soggetti identificati responsabili di tali sversamenti illeciti, di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, e sono tenuti a provvedere (fra l’altro), alla loro manutenzione, gestione e pulizia. Tale disposizione precisa inoltre che, per le strade vicinali, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune…..

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