Visite fiscali, negate le fasce diverse di reperibilità

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Con sentenza 3.11.2023, n. 16305 il TAR del Lazio è intervenuto sulla differente indicazione delle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici rispetto ai privati.

La sentenza, passando attraverso una disamina “costituzionalmente orientata” delle disposizioni del D.M. 17.10.2017, n. 206, ne dispone l’annullamento nella parte in cui prevede il mantenimento delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Si ricorda che le fasce di reperibilità a visita fiscale, nel privato, sono dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Il D.M. 206/2017 è stato impugnato dalla UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e ha portato alla pronuncia di annullamento. Di conseguenza, stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non si potrà non tener conto di quanto affermato nella sentenza.

La pronuncia, per quanto di primo grado, è immediatamente esecutiva (salva sospensiva espressa del Consiglio di Stato).

Ricordiamo che le fasce di reperibilità differenti nel pubblico erano già previste dal D.P.C.M. 206/2009; l’art. 18 L. 75/2017, che ha creato il polo unico per le visite fiscali presso l’Inps (in passato erano sviluppate anche dalle ASL) prevedeva all’ultimo comma: “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo”. 

La decretazione, non avendo operato nella direzione dell’armonizzazione, si è posta in contrasto con tale indirizzo ed è stata censurata in quanto connotata da “sviamento di potere”.

La pronuncia del TAR Lazio censura il D.M. 206/2017 anche sotto aspetti costituzionalmente garantiti, proprio perché non armonizza le fasce e anzi conferma la differenziazione e determina conseguente contrarietà all’art. 3 Cost., non essendo rispettato il principio di uguaglianza, nonché all’art. 32 poiché si tende a limitare il ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela della salute ivi sancita.

La sentenza fa stato immediato verso i ricorrenti, poiché connotata da esecutività, e dovrà portare a una correzione del D.M. caducato. Cautela vorrebbe che, fino alla riformulazione della norma amministrativa, si desse valenza generale a quanto statuito dal TAR Lazio. Ciò eviterebbe che le visite fiscali difformi (e le conseguenze amministrative e sanzionatorie da esse derivanti) incorressero nell’effetto delle sentenze amministrative conosciuto come “demolitorio”: l’annullamento non colpisce solo gli atti impugnati, ma investe anche gli atti successivi che sono stati adottati sul presupposto dell’atto annullato.

Fonte: Qdpnews.it

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