Con la Delibera di Consiglio n. 70 del 30.12.2021, è stato modificato il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno.
In particolare le rettifiche riguardano:
– I lavoratori occupati presso Aziende/Imprese che svolgono attività temporanea nel territorio comunale e nei comuni limitrofi, sono esonerati dal pagamento dell’imposta (art. 5 comma 1 punto 1.8);
– Il gestore della struttura ricettiva (degli alloggi turistici e fitti brevi) effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di Minturno entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Quindi, non più un unico versamento, ma la cadenza del versamento e della dichiarazione dovrà essere mensile (art. 6 commi 4 e 5).
Si rammenta che per gli ultrasettantenni non sono previsti esoneri relativi al versamento della Tassa di Soggiorno, e che nell’art. 5 del sopracitato Regolamento sono elencate le esenzioni e le riduzioni degli aventi diritto.
Si allega la Delibera del Consiglio (n. 70 del 30.12.2021) con il relativo Regolamento aggiornato.
L’Ufficio Turismo – IAT Scauri e l’Ufficio Tributi del Comune di Minturno, restano a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLEGATO ALLA DCC N.70 DEL 30.12.2021.pdf

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